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Immagine del redattoreRossana Ferraro

Catfish, romance scam o dating fraud

Aggiornamento: 17 apr

Nella rete può realizzarsi l’utilizzo di identità totalmente o parzialmente manipolate in merito a qualche aspetto di sé, oppure si sostituisce alla propria l’effige o l’intera persona altrui, o per qualità o caratteristiche personali realmente inesistenti; in tal caso, il soggetto induce in errore gli utenti della rete, i quali ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa.

Vittima può essere tanto un adulto, quanto un minorenne.

In questi casi si parla di cat-fish, che letteralmente significa “pesce gatto”, che individua «quel soggetto che si finge qualcun altro per intraprendere una relazione con un soggetto sconosciuto on line, e che agisce, quindi, come un’esca che trae in inganno la vittima».

Nel caso del cat-fish chi agisce dapprima costruisce un’identità non corrispondente alla propria utilizzando un profilo falso, immaginario o sottratto ad altri, con lo scopo di intraprendere una relazione sentimentale mediante l’inganno.

In tali ipotesi, è stata riconosciuta l’applicabilità del reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p., definito «il caposaldo della tutela penale dell’identità digitale» che così recita: «chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno».

Tale figura criminis offre tutela da tutte quelle condotte di induzione in errore, capaci di offendere tanto la sfera del singolo destinatario quanto ovviamente la complessità e la molteplicità dei rapporti sociali.

Secondo la Suprema Corte «oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell’art. 494 c.p. è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome» (Cass., sez. V pen., 14 dicembre 2007, n. 46674). In tale pronuncia, che per la prima volta ha affrontato la delicata questione delle false identità on line, gli Ermellini hanno riconosciuto l’applicabilità di tale reato anche se commesso in Rete.

La Cassazione nel 2014, con sentenza n. 25774, ha affermato che deve comprendersi in tale novero anche la condotta di chi «crea un profilo su un social network, utilizzando abusivamente la foto di un altro soggetto del tutto inconsapevole, al fine di comunicare a mezzo chat con gli altri utenti inducendoli in errore».

Accanto a questa figura è emerso anche il fenomeno delle truffe sentimentali on line, definite romance scam o dating fraud: che si realizza quando «un soggetto [...] contatti una persona su un social-network e intraprenda con questa una corrispondenza offrendo dati falsi circa le proprie qualità, i propri interessi e la propria professione, riuscendo, in tal modo, a far invaghire la persona, a farle credere che i sentimenti affettivi siano reciproci e infine a farle effettuare una prestazione patrimoniale a proprio favore».

La vittima in buona talvolta si concede ad attività intime on line. In questo senso, dunque, il consenso potrebbe dirsi non liberamente prestato, in quanto frutto della frode “a distanza”: qui potrebbe, dunque trovare applicazione in questi casi anche il disposto dell’art. 609-bis c.p. , il comma secondo, n. 2 secondo cui «alla stessa pena – prevista al comma primo nel caso di violenza sessuale per costrizione – soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali [...] traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona».

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