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Immagine del redattoreRossana Ferraro

Mandato di arresto europeo in materia di pedopornografia ed il decreto legislativo, 2/02/2021, n. 10

Il mandato d'arresto europeo ("MAE") è una procedimento giudiziario semplificato di consegna ai fini dell'esercizio penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà. Un mandato emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro è valido in tutto il territorio dell'Unione europea. Il mandato d'arresto europeo è operativo dal 1° gennaio 2004. Esso ha sostituito le lunghe procedure di estradizione tra gli Stati dell'UE.

Il mandato d'arresto europeo viene definito come "una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale".

Il mandato d'arresto europeo è la richiesta di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'UE perché si proceda all' arresto di una persona in un altro Stato membro e la si consegni al primo Stato membro ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà. Il meccanismo si basa sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Esso è operativo in tutti gli Stati UE. Esso opera mediante contatti diretti tra autorità giudiziarie.

La Commissione europea ha pubblicato un Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, per facilitare l’operatività della misura.

La disciplina è contenuta nella Decisione Quadro del Consiglio d’Europa n. 584/GAI/2002 del 13 giugno 2002, ratificata in Italia con la Legge del 22 aprile 2005, n. 69; poi modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009.

L’istituto del mandato di arresto europeo stabilisce, in base all’art. 2 co. 2, la consegna dell’imputato o indagato in base al suddetto mandato indipendentemente dalla doppia incriminazione per reati che prevedono il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale pari o superiore ai tre anni. Ebbene, tra i reati che prevedono la deroga al regime della doppia incriminazione sono inseriti anche la tratta di esseri umani, la pornografia infantile e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Adottata in Italia dalla citata L. 69/2005, con l’art. 8 si stabilisce, appunto, che “sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena sia pari o superiore ai tre anni” scatta la misura cautelare ai fini della consegna, che la misura privativa può essere emessa anche nel caso di induzione alla prostituzione, ovvero di compimento di atti diretti al favoreggiamento o prostituzione sessuale di un bambino; ovvero ancora di realizzazione di atti diretti allo sfruttamento di una persona in età infantile allo scopo della produzione, con qualsiasi mezzo, di materiale pornografico; nonché di condotte finalizzate a fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore. Si ha, pertanto, una maggiore specificazione delle fattispecie di reato, nella legge di attuazione, per cui scatta il mandato di arresto europeo, fermo restando il limite generale dei tre anni della pena detentiva.

La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla Corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

Ebbene, su tale impianto normativo il decreto legislativo, 2/02/2021, n. 10, contenente disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, il legislatore è intervenuto ad apportare importanti modifiche.

Punto centrale della procedura è il principio secondo cui “L’esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa”.

Inoltre, fra le varie modifiche procedimentali, è ora previsto che, in “deroga all’articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni”.

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